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PER L’ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI

D’iniziativa degli on.li Graziosi e Raffaele Leone è stato presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la istituzione, anche in Italia, di riserve naturali per la protezione e la conservazione della natura.

Nel compiacerci vivamente con i due Parlamentari, siamo lieti dì poter offrire ai nostri lettori il testo del progetto di legge e la relazione introduttiva.

Onorevoli Colleghi! — Abbiamo sott’occhio una relazione che facciamo nostra sulla necessità di protezione e conservazione degli aspetti scientifici ed estetici più importanti esistenti nel nostro Paese ma minacciati di distruzione con grave danno generale per noi e per la reputazione italiana nel mon­do, già tanto discreditata in questo set­tore.

Negli ultimi due secoli la popolazio­ne umana si è quintuplicata. I calcoli sulla presumibile consistenza della po­polazione umana nei prossimi decenni allarmano seriamente: se tutto continua come ora, alla fine di questo secolo la popolazione mondiale sarà nuovamente raddoppiata. A ciò non fa riscontro un equivalente aumento della produzione di risorse alimentari ed in altri settori, pure importanti, le scorte delle riserve naturali già incominciano a scarseggia­re. Le soluzioni ditali complessi e deli­cati problemi per le zone troppo inten­samente popolate sono estremamente difficili. La popolazione umana così in­tensamente aumentata, e solo in parte adeguatamente ambientata e nutrita.

L’uomo ha influenzato in modo cospicuo l’evoluzione della natura. Alle­vamento degli animali, colture agricole, caccia e pesca, bonifiche, disboscamen­ti, controllo delle acque, sfruttamento di minerali e rocce, sono aspetti di una attività che ha inciso, modificato, de­viato l’andamento naturale delle cose spesso in senso lodevole e completa­mente positivo. Ciò ha spesso reso pos­sibile la vita dove non lo era, ha fatto fruttare il terreno incolto e sterile, ha prodotto ricchezze e rapidi benefici sviluppi. Ma per ottenere ciò l’uomo talvolta ha impoverito fonti di ricchez­ze e di vita in modo esagerato, e in certi casi indiscriminato, con danni che ora ci appaiono in tutta la loro gravità. Infatti una parte delle difficoltà che si incontrano in questa fase di sviluppo della popolazione, è dovuta al fatto che le risorse della natura quando ancora sembravano inesauribili furono scarsa­mente rispettate o furono dilapidate; la natura fu saccheggiata; l’uomo ha am­piamente distrutto buona parte delle condizioni naturali che rendevano i luoghi abitabili salubri e fruttiferi ed ha creato il vuoto e vastissime zone inospitali, o scarsamente idonee alla vita. Pur riconoscendo che vi sono po­polazioni che ricercano e amano il de­serto sabbioso e la roccia nuda più di ogni altra cosa, bisogna ammettere che per la maggior parte dell’umanità que­ste condizioni sono sgradite e diminui­scono gravemente le possibilità di vita.

Protezione e conservazione della na­tura sono divenute necessità evidenti della cui opportunità ora non si dubita più: per questo si stanno sviluppando attivamente in tutti i Paesi e si cer­ca di educare ad un maggior rispetto della natura per salvare ciò che è ri­masto dalle rapine e distruzione dei secoli passati.

L’istituzione che maggiormente si oc­cupa di questi problemi è l’Unione in­ternazionale per la conservazione del­la natura e delle sue risorse (U.I.C.N.) sorta nel 1948 con gli auspici dell’ U.N.E.S.C.O.

Compito fondamentale di questa or­ganizzazione è di educare la popolazio­ne mondiale al problema della protezione e della conservazione della natu­ra e delle sue risorse e di sviluppare le istituzioni rivolte a tali scopi.

Con protezione si intende il freno alla distruzione di particolari aspetti na­turali e di organismi; conservazione significa mantenimento delle condizio­ni ambientali generali, le sole che pos­sono permettere la sussistenza della maggior parte delle forme di vita ren­dendo veramente efficace la protezione. Conservazione quindi è un grado di più di protezione. Questa infatti potrebbe essere in certi casi addirittura inutile senza la conservazione; ad esempio, impedire che si uccidano gli uccelli del­le paludi è quasi inutile se si distrug­gono tutte le paludi nelle quali tali specie trovano le uniche possibilità di vita.

Fra gli elementi che si sono dimo­strati più efficaci al raggiungimento de­gli scopi suddetti si deve annoverare la regolamentazione delle riserve natu­rali, su una base concordata e largamente adottata in tutto il mondo. A questo scopo, onorevoli colleghi, propo­niamo che la legislazione italiana prov­veda a realizzare una legge quadro che contempli le norme concernenti le Ri­serve naturali, adottando una classifi­cazione ispirata ai concetti internazio­nali, ormai largamente diffusi in tutto il inondo. La loro applicabilità anche in Italia è facilitata dal fatto della ine­sistenza di qualsiasi disposizione in merito. Però e è stata fatta utilizza­zione da tre anni essendo state istitui­te già due riserve naturali integrali con le quali si è provveduto a tutelare due aspetti importanti della vegetazione dell’Appennino nella Riserva naturale in­tegrale di Sasso Fratino (Foreste de­maniali casentinesi), e della macchia mediterranea nella Riserva naturale in­tegrale di Poggio Tre Cancelli (Foreste demaniali di Follonica). Queste Riserve naturali istituite nelle proprietà demaniali dell’Azienda di Stato per le fore­ste demaniali, ed altre nuove, ci onoriamo di proporre che con altro prov­vedimento vengano riconosciute dalla legge italiana in applicazione della legge sulle riserve naturali che ora pre­sentiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Le Riserve naturali sono territori o luoghi, sia in superficie sia in profondità nel suolo o nelle acque, che per ragioni di interesse generale e specialmente d’ordine scientifico, estetico, o educativo, vengono sottratte al libero intervento dell’uomo e poste sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la loro conservazione e pro­tezione.

Art. 2

Allo scopo indicato nell’articolo i le riserve naturali vengono divise in due forme:

1) Riserve naturali generali;

2) Riserve naturali particolari

Art. 3

Le Riserve naturali generali sono di­vise in tre categorie:

a) Riserve naturali integrali

b) Riserve naturali orientate

c) Parchi nazionali.

Art. 4

Le Riserve naturali integrali sono ri­serve naturali generali aventi lo scopo di proteggere e conservare in modo as­soluto la natura dell’ambiente con tut­to quanto contiene, esseri viventi, ani­mali e vegetali, acque, terreni, rocce, cavità del sottosuolo nonchè l’atmosfe­ra locale, ecc. Esse sono un vero sacra­rio della natura da preservarsi da ogni contaminazione e alterazione. Vi è vie­tato l’ingresso all’uomo, salvo per controllate ragioni di ricerca scientifica o per compiti amministrativi.

Art. 5

Le riserve naturali orientate sono ri­serve naturali generali istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scienti­ficamente l’evoluzione della natura e nelle quali solo gli interventi umani ri­volti a tale scopi sono consentiti. L’ac­cesso a queste riserve è permesso solo agli incaricati dei lavori e della sorve­glianza scientifica ed agli appartenenti all’Amministrazione.

Art.6

I Parchi nazionali sono Riserve na­turali generali di particolare interesse naturale, istituiti sia con lo scopo di proteggere la natura, sia per l’educazione e il diporto del pubblico. I Par­chi nazionali sono aperti alla popola­zione, ma con determinate regole da stabilirsi con apposita legge, rivolte a garantire il principio della protezione della natura.


Art. 7

Le Riserve naturali particolari han­no fini particolari; esse sono divise in due categorie:

a) Riserve parziali

b) Riserve speciali.

Art. 8

Le Riserve parziali sono riserve na­turali particolari riguardanti la conser­vazione e la protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suo­lo, alla flora, alla fauna, all’uomo. Esse vengono divise in quattro ordini:

1) Riserve geologiche;

2) Riserve botaniche;

3) Riserve zoologiche;

4) Riserve antropologiche.

Art. 9

Le Riserve speciali sono riserve na­turali particolari destinate sia a con­servare un insieme di fatti che abbiano un valore estetico, storico, educativo, sia per corrispondere a certe necessi­tà biologiche umane. Esse sono suddivi­se in 4 ordini:

1) Riserve di luoghi naturali;

2) Riserve di monumenti naturali;

3) Riserve forestali di protezione;

4) Riserve di riproduzione anima­li e vegetali,

Art. 10

Zona di protezione è quel territorio bene definito alla periferia di certe ri­serve naturali generali o particolari, avente lo scopo di assicurare che nelle Riserve le misure protettive e conser­vative conseguano tutta la loro effica­cia. Nelle zone di protezione l’attività umana potrà essere in parte ammessa ma sotto diretto controllo dell’Autorità amministrativa e con severi vincoli limitativi.

Vi è ammessa l’attività delle popolazioni che vi risiedono normal­mente, ma l’ingresso per elementi estra­nei nelle zone di protezione può essere concesso solo per motivi speciali di ordine amministrativo, o di polizia o per la sorveglianza tecnica e scientifica. Quivi lo caccia, l’asportazione od introduzione di specie animali o vege­tali, lavori nel terreno, scavi di cave o miniere, insediamenti di gruppi umani, utilizzazioni delle acque, e qualsiasi altro intervento di origine antropica so­no sottoposti alla autorizzazione delle Autorità scientifiche che dirigono e controllano la Riserva.

Art. 11

Le Riserve naturali sono istituite con decreto del Presidente della Repubbli­ca che ne definisce la denominazione, l’ubicazione geografica, l’estensione, i confini, ed ogni altra caratteristica atta sua individuazione, nonchè l’Ente responsabile della tutela e degli svi­luppi.


Art. 12

Una Commissione delle Riserve natu­rali è istituita presso il Ministero del­1agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell’economia montana e del­le foreste. La Commissione sarà com­posta di:

1) Uno zoologo;

2) Un biologo;

3) Un geologo;

4) Un geografo;

5) Un antropologo;

6) Un botanico;

7) Un naturalista;

8) Un forestale;

9) Un rappresentante dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali;

10) Un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

11) Un rappresentante dell’E.N.I.T.;

12) Un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

I primi quattro membri sono designa­ti dal Ministro della pubblica istruzio­ne. I 6 membri successivi sono designa­ti dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Il C.N.R. e l’E.N.I.T. designano il proprio rappresentante,

Le cariche sono quadriennali. I membri sono rieleggibili.

La Commissione designa il proprio presidente, l’Ufficio di presidenza e sta­bilisce il proprio ordine di lavoro.

La Commissione si riunirà almeno due volte l’anno e ogni qualvolta l’Uf­ficio di presidenza lo richiederà.

Le riunioni della Commissione avran­no luogo presso l’Azienda di Stato per le foreste demaniali in Roma o negli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali.


Art. 13

La Commissione ha il compito di va­gliare ogni possibilità di istituire Riserve naturali. di accettarne il fondamento di definirne il contenuto, l’ubi­cazione e i limiti.


Art. 14

Chiunque esegua nelle Riserve naturali opere e manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto, a proprie spese, a riportare allo stato originario le condizioni della località manomessa, nonchè al risarcimento del­l’ eventuale maggiore danno arrecato all’Ente responsabile della tutela, indi­pendentemente dalle sanzioni commi­nate dalle altre leggi.

Se il trasgressore non ottempera a tale obbligo entro il termine che gli verrà notificato, l’Ente responsabile provvederà di ufficio e la nota delle spese sarà riscossa, a favore della Ri­serva naturale, secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle en­trate patrimoniali dello Stato.

Art. 15

Ferme restando le pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi per i reati contro la proprietà, è punito con l’ar­resto fino a tre mesi chiunque uccide, ferisce, cattura, o danneggia gli animali, i loro nidi sia abitati sia disabitati, del territorio delle Riserve naturali. E’ punito con l’arresto fino a venti giorni chi introduce nei predetti terri­tori armi, munizioni, cani, mezzi e stru­menti atti alla cattura o alla uccisione degli animali e chiunque, con qualsiasi mezzo o strumento, provoca o tenta di provocare lo spostamento degli animali fuori dei confini della Riserva naturale. Le infrazioni predette importano an­che la confisca, a favore della Riserva naturale, delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti nonchè dell’eventuale prodotto della pesca e della caccia e qualsiasi altro materiale abusivamente asportato.

Le infrazioni alle disposizioni di tu­tela della vegetazione arborea ed erba­cea delle Riserve naturali e dei loro prodotti e derivati sono punite secondo i dispositivi di legge vigenti in mate­ria forestale e quelli riguardanti la tu­tela della flora medicinale e industria­le, indipendentemente dalla applicabi­lità di sanzioni comminate dalle altre leggi.

Art. 16

Le spese di funzionamento della Com­missione saranno da imputare al Bilan­cio ordinario del Ministero dell’agricol­tura e delle foreste.

Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ci hanno lasciato.

la g.s. Giovanni BERTAINA, la g.s. Edoardo GIMIGLIANO e la g.s. Adamo MIANA